Readme.it in English  home page
Readme.it in Italiano  pagina iniziale
readme.it by logo SoftwareHouse.it


Articolo 170 Trasporlo di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. 
Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. 
E vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, e consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitori.  
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.60.600 a £.242.400 . 
Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del Capo 1, Sezione II del Titolo VI.